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Trento, 5 dicembre 2005
RIVITALIZZARE L’ALVEO DEL RIO ALGONE
Ordine del giorno al disegno di legge 18 novembre 2005, n. 139 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4)
presentato da Roberto Bombarda consigliere provinciale dei Verdi e democratici per l’Ulivo

Il Consiglio provinciale

premesso che:

- le imponenti opere idrauliche che nei decenni scorsi hanno drenato parti rilevanti del patrimonio idrico trentino finalizzandolo a scopi idroelettrici hanno comportato danni ambientali e paesaggistici di incalcolabile valore. Ma al fianco di danni macroscopici ci sono stati anche impatti di minore rilevanza, che hanno modificato sensibilmente la vita di ambienti fluviali considerati di importanza secondaria. E’ questo il caso del Rio Algone (o Algon), che scorre al fondo dell’omonima Valle nella parte meridionale del Gruppo di Brenta, nei Comuni di Bleggio Inferiore, Stenico e Ragoli, in pieno Parco Naturale Adamello-Brenta, torrente che, salvo i periodi di abbondanti precipitazioni, è quasi sempre privo di acqua;

- il tratto di torrente in questione, a monte dell'opera di presa Enel in località Sant'Antonio, è inserito nell'elenco dei corpi idrici (acque salmonicole) di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, ora assorbito dal d.lgs. n. 152/99, sui quali la Provincia, a partire dal 1995, effettua specifici e periodici monitoraggi che hanno sempre evidenziato una qualità delle acque molto buona; gli indicatori di tipo chimico sottolineano infatti un ambiente esente da contaminazioni di vario genere e parallelamente le indagini di tipo biologico hanno nel tempo confermato una prima classe di qualità, corrispondente ad un ambiente inalterato;

- la situazione di sofferenza idrica del rio Algon è originata dalla costruzione delle imponenti opere idrauliche che costituiscono l'impianto di grande derivazione idroelettrica dell'Enel di "Nembia-S. Massenza" ed in particolare di quelle che insistono sul canale di gronda dell'impianto di Santa Massenza I che assorbono completamente il deflusso a valle di parecchi corsi d'acqua;

- l'art. 3 del D.Lgs 11 novembre 1999, n. 463 prescrive che le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, siano regolate dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP); la norma citata demanda al Piano stesso la definizione del minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi. La norma statutaria prevede inoltre che – nelle more di approvazione del PGUAP i concessionari di grandi derivazioni siano tenuti al rilascio delle portate di rispetto nella misura pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle opere di presa;

- la Giunta provinciale - con la deliberazione n. 1532 del 16 giugno 2000 e sulla scorta dei criteri e delle linee guida elaborate da uno specifico gruppo di lavoro interdisciplinare - ha approvato una serie di punti di rilascio con determinazione della relativa entità di rilascio. In alcuni casi ha peraltro previsto la possibilità che l'entità del rilascio afferente le opere di presa minori possa essere cumulata su un'unica opera di presa del medesimo impianto, maggiormente significativa "per una migliore valutazione degli effetti dei rilasci stessi, al fine di evitarne la polverizzazione e la dispersione nonchè per esigenze igienico-sanitarie...". E' stato fatto rientrare in quest'ultima fattispecie il rilascio, di per sè dovuto, in corrispondenza dell'opera di presa di Sant'Antonio sul torrente Algone in corrispondenza della galleria di derivazione di Santa Massenza I; il rilascio di "competenza" (58 l/sec) è stato infatti aggiunto, come entità, al rilascio effettuato sul torrente Sarca di Nambrone, al fine di raggiungere (con l'apporto di altre opere di presa minori) una portata di 450 l/sec, più significativo in termini igienico-sanitari ed ambientali;

rilevato che:

- la normativa provinciale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (l.p. n. 4/1998), in cui si inserisce anche il presente provvedimento legislativo, si qualifica positivamente anche per gli obblighi imposti ai concessionari per quanto riguarda i deflussi minimi che vanno in ogni caso assicurati;

- la concreta applicazione di tale normativa per quanto riguarda il deflusso minimo – confermata anche dalla presente modifica legislativa – e motivata proprio in relazione alla generale esigenza di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale del paesaggio, non è più procrastinabile, quantomeno nelle aree maggiormente suscettibili di tutela, qual'è sicuramente il territorio del Parco Adamello-Brenta;

considerata infine la particolarità e la delicatezza della situazione del rio Algon, testimoniata anche dalle preoccupazioni manifestate a più riprese dalle popolazioni locali, dagli organismi per la promozione turistica della zona e dall'Ente parco Adamello-Brenta.

impegna la Giunta provinciale

1. a verificare la situazione dei corsi d'acqua che insistono su aree protette, intervenendo, ove è necessario, per assicurare fin d'ora il rispetto dei rilasci minimi previsti per ciascuno e, in sede di rinnovo delle concessioni, garantire che la portata residua a valle dell'opera di presa sia stabilita tenendo conto anche del ruolo che il corso d'acqua svolge nell'ecosistema tutelato;

2. a modificare parzialmente la deliberazione n. 1532/2000, ritornando all'alveo del rio Algone, sottostante la traversa di Sant'Antonio, almeno i 58 l/sec di originaria spettanza. Questo per ricreare nel più breve tempo possibile le premesse per rivitalizzare un habitat naturale oggi compromesso, rendendolo compatibile con le caratteristiche di una valle alpina, fra l'altro di accesso, fra i più frequentati, del Parco Adamello-Brenta.

Cons. dott. Roberto Bombarda

 

     

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